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Il Sindaco di Bergamo - Avv. Roberto Bruni - ha divulgato un comunicato, ordinanza numero 54, recante le Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili (PM10) nel Comune di Bergamo, tramite il quale si istituisce la circolazione veicolare a targhe alterne nelle giornate di sabato 1, domenica 2, mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. La circolare integra e modifica la precedente ordinanza numero 51 del 9 gennaio 2008. Qualora dovessero verificarsi particolari situazioni attualmente non prevedibili e tali da rendere necessari cambiamenti viabilistici a seguito del presente provvedimento, il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottarli con successiva formalizzazione degli stessi; presso il Comando di Polizia Locale è attivata la linea telefonica - 035.399559, dove è possibile ottenere le informazioni necessarie. Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico (comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e Radio Locali, sui pannelli a messaggio variabile ecc.); analoga informazione sarà data in caso di revoca della circolazione a targhe alterne prevista per i giorni di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008.
In caso di violazione del divieto indicato nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall’art.7 commi 1, lett. b) e 13 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €.74,00 a €.296,00. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°5291 del 02/8/2007, recante “Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (periodo 15 Ottobre 2007 – 15 Aprile 2008);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°5546 del 10/10/2007, recante “Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, criteri e modalità di attuazione nel periodo dal 15 Ottobre 2007 al 15 Aprile 2008;
Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.”
Richiamata la precedente ordinanza n° 51 N° U0001637 P.G. del 9 gennaio 2008 avente per oggetto “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico nel Comune di Bergamo. Limitazioni del traffico veicolare, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 nelle seguenti giornate domenicali: 20/01/2008, 17/02/2008, 09/03/2008 e 13/04/2008”
Rilevato che il giorno domenica 13 aprile 2008 è una delle due date previste per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e, pertanto, risulta necessario provvedere alla revoca del blocco del traffico veicolare inizialmente previsto per detta data;
Considerato che i valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria nella centralina sita in Bergamo - Via Meucci, presentano diversi episodi di superamento dei valori limite (50 µg/m³ PM10) stabiliti dalle normative vigenti;
Dato atto che la materia è stata oggetto di valutazioni da parte della Giunta Comunale che si è espressa, formulando indirizzi al riguardo, nella seduta del 27 febbraio 2008;
Richiamata l’ordinanza dirigenziale n° U0014556 P.G. del 13 febbraio 2008 contenente provvedimenti viabilistici relativi alla manifestazione di Mezza Quaresima in programma in città il giorno Domenica 2 marzo 2008;
Ritenuto, pertanto opportuno:
- procedere alla revoca del blocco del traffico veicolare nella giornata di domenica 13 aprile 2008, in quanto una delle due date previste per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche;
- in considerazione degli elevati valori di Materiale Particolato (PM 10), adottare ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare, contribuendo all’allentamento della pressione e della congestione del traffico nella città, imponendo la circolazione veicolare a targhe alterne in tutto il territorio comunale nelle giornate di sabato 1, domenica 2, mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- escludere, limitatamente al giorno domenica 2 marzo 2008, dalla circolazione a targhe alterne i carri allegorici e i veicoli a servizio dell’organizzazione della manifestazione di Mezza Quaresima in programma in città nel medesimo giorno;
- procedere alla revoca della circolazione a targhe alterne prevista per i giorni di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008, qualora i valori di Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria nella centralina sita in Bergamo - Via Meucci, rientrassero nei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
Visto l’art. 7 del D. L.gs. 30.4.1992, n° 285 “Codice della strada”, con il quale si da facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il D.M. 21.4.1999, n° 163 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l’art. 22 dello Statuto Comunale e il parere espresso dal competente Dirigente

Ordina:
1) Ad integrazione e modifica della precedente ordinanza n° 51 N° U0001637 P.G. del 9 gennaio 2008, di revocare il blocco del traffico nella giornata di domenica 13 aprile 2008.
2) Di istituire la circolazione veicolare a targhe alterne in tutto il territorio comunale nelle giornate di sabato 1, domenica 2, mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
3) Di revocare la circolazione veicolare a targhe alterne prevista per i giorni di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2008, qualora i valori di Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria nella centralina sita in Bergamo - Via Meucci, rientrassero nei valori limite stabiliti dalle normative vigenti.
4) La circolazione sarà ammessa per i veicoli aventi targa con l’ultimo numero dispari nei giorni dispari e per i veicoli aventi targa con l’ultimo numero pari nei giorni pari; si precisa che la targa con ultimo numero 0 (zero) è da considerarsi pari.
5) La circolazione a targhe alterne si applica anche ai veicoli Euro 4 (alimentati a Benzina e Diesel anche se muniti di F.A.P.) . Sono esclusi dalla circolazione a targhe alterne: gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina) alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl,);
sono esclusi, limitatamente al giorno domenica 2 marzo 2008, dalla circolazione a targhe alterne i carri allegorici e i veicoli a servizio dell’organizzazione della manifestazione di Mezza Quaresima in programma in città nel medesimo giorno;
sono altresì esclusi dalla circolazione a targhe alterne: a) i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale, in caso di emergenza, senza limitazioni; b) i veicoli di pronto soccorso; c) i mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; d) i taxi ed i veicoli di noleggio con conducente; e) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, al servizio delle proprie esigenze; f) le autovetture targate CD e CC; g) i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); h) i veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; i) i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; j) i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica; k) i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; l) i veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa, per le funzioni del proprio ministero; m) i veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; n) i veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione; o) i veicoli con targa estera; p) i mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera; q) i veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive; r) i veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario; s) i veicoli degli operatori delle strutture ospedaliere e case di riposo; t) i veicoli di quanti si rechino presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco muniti di prenotazione.
La circolazione a targhe alterne non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale: tratti autostradali, Asse interurbano, Circonvallazioni, e svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali;
tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici: - area parcheggio Città Mercato - Via Carducci, percorso in uscita Via Carducci, Tironi, Caniana, Moroni. - parcheggio di Via Corridoni percorrendo Via Corridoni, - area parcheggio della Malpensata, dalla Via Autostrada – Carnovali, - parcheggio Piazzale ex Fiera a Celadina percorrendo Via Borgo Palazzo, - parcheggio Cimitero provenendo da Circonvallazione e ritorno percorrendo Via Borgo Palazzo e Viale Pirovano, - area parcheggio del Monterosso percorrendo la Circonvallazione Fabriciano e Paltriniano e via Buttaro.
Vengono istituiti i seguenti percorsi privilegiati per l’accesso agli Ospedali Riuniti: Circonvallazione Pompiniano, Via M. Luther King, Via S.D’Acquisto, Via Corpo Italiano di Liberazione, Via XXIV Maggio, Via Dello Statuto, Largo Barozzi;
Rotonda Locatelli, Via Briantea, S.D’Acquisto, Via Corpo Italiano di Liberazione, Via XXIV Maggio, Via Dello Statuto, Largo Barozzi.
Per l’uscita dal nosocomio il percorso privilegiato è il seguente: Largo Barozzi, Via Dello Statuto, Via Costituzione, Via Borgo Canale, Piazzale Risorgimento, Via Broseta, per raggiungere così Via Corpo Italiano di Liberazione e riprendere Via Briantea;
Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro, di cui alla precedente lettera g). Alla ATB Mobilità del Comune di Bergamo è demandato l’incaricato di posare, lungo il perimetro della zona interessata dal fermo del traffico, apposita segnaletica verticale, anche con l’utilizzo di transenne. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L. numero 285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni. Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. |